Art. 7.
(Modalità di svolgimento
degli esami di Stato).

      1. Gli esami di Stato di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge si svolgono secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e sono disciplinati con regolamento approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il parere del Consiglio universitario

 

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nazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.